Passaggio da Forfettario a Ordinario
Guida completa 2026: cause obbligatorie (€85k e €100k), passaggio volontario, rettifica IVA, fatture non incassate, ISA, lock-in 3 anni e procedura passo a passo.
Il simulatore fornisce una stima automatica a scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale personalizzata.
📅 Riferito al periodo d'imposta 2026 sulla base della normativa e prassi disponibili alla data di aggiornamento, salvo modifiche legislative o interpretative successive
Avviso Legale Importante
I contenuti e gli esempi sono forniti a fini meramente informativi e generali. Non costituiscono consulenza fiscale, consulenza contabile o consulenza legale e non possono essere considerati adatti a qualsiasi situazione specifica. Per decisioni fiscali o contabili rivolgersi a un professionista abilitato.
Il presente contenuto non costituisce parere pro veritate né attività riservata ai sensi del D.Lgs. 139/2005. Non sostituisce la consulenza di professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro). Il passaggio tra regimi fiscali richiede valutazione professionale individuale.
Il passaggio da forfettario a ordinario comporta conseguenze fiscali rilevanti e dipende da molti fattori (struttura dei costi, tipo di clientela, previsioni di crescita). Verificare sempre su fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate e Normattiva.
📖 Leggi tutti i dettagli
Usando questo sito e/o eventuali simulatori, accetti che i contenuti possono contenere semplificazioni e non coprono ogni eccezione; non si instaura alcun rapporto professionale (commercialista/cliente); le decisioni operative restano sotto la tua responsabilità.
I contenuti sono aggiornati periodicamente ma potrebbero non riflettere modifiche normative intervenute successivamente alla data indicata.
Normativa soggetta a modifiche legislative. Ultimo aggiornamento: 03/06/2026. Verifica sempre con fonti ufficiali prima di prendere decisioni.
Attenzione: Normativa aggiornata al 3 giugno 2026 sulla base delle disposizioni vigenti (L. 190/2014, commi 54-89, come modificata). Eventuali modifiche introdotte da successive leggi di bilancio o prassi amministrativa potrebbero incidere sui contenuti.
💡 Come Funziona il Passaggio da Forfettario a Ordinario?
Il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario avviene in due modi: obbligatoriamente (perdita requisiti) o volontariamente (per opzione).
- ▸ Ricavi >€85.000: uscita dall'anno successivo
- ▸ Ricavi >€100.000: uscita immediata (stesso anno)
- ▸ Altre cause: dipendenti, SRL, reddito da lavoro >€30k
- ▸ Comportamento concludente (prima fattura con IVA)
- ▸ Oppure comunicazione con Modello AA9/12
- ▸ Effetto dal 1° gennaio dell'anno corrente
⚠️ Vincolo triennale — solo in caso di opzione volontaria
Se esci per opzione, devi rimanere in ordinario almeno 3 anni (art. 3, DPR 442/97). In caso di uscita obbligatoria (perdita requisiti per superamento soglie o altre cause), il vincolo triennale non si applica automaticamente: potrai rientrare nel forfettario dall'anno successivo a quello in cui risulti nuovamente in possesso di tutti i requisiti (verificando anche eventuali cause di esclusione).
Superamento delle Soglie di Ricavo
La soglia dei ricavi è la causa più comune di uscita forzata dal forfettario. Esistono due soglie con effetti molto diversi.
📊 Soglia €85.000 — Uscita dall'Anno Successivo
Se in un anno i tuoi ricavi o compensi superano €85.000, perdi il diritto al regime forfettario a partire dall'anno successivo (art. 1, comma 71, L. 190/2014).
Anno del superamento
Rimani in forfettario per tutto l'anno. Paghi imposta sostitutiva 15% su tutti i ricavi (anche sulla parte eccedente €85k).
Dal 1° gennaio successivo
Passi al regime ordinario: applicazione IVA, imposte dirette con regole ordinarie, e adempimenti contabili (semplificati o ordinari a seconda dei requisiti e degli obblighi applicabili).
Esempio pratico
Ricavi 2026: €92.000 → rimani forfettario tutto il 2026 → dal 1° gennaio 2027 sei in ordinario.
🚨 Soglia €100.000 — Uscita Immediata (Stesso Anno)
Se in un anno i ricavi superano €100.000, l'uscita dal forfettario è immediata: avviene nell'anno stesso, a partire dall'operazione che ha determinato il superamento (art. 1, comma 71, L. 190/2014).
Come funziona concretamente:
- 1. Le prime fatture (fino al raggiungimento di €85.000) rimangono senza IVA (regime forfettario)
- 2. Le fatture tra €85.001 e €100.000: rimangono senza IVA (ancora forfettario)
- 3. Dall'operazione che supera €100.000: obbligo immediato di applicare IVA. Da quel momento sei in regime ordinario.
- 4. IVA: le fatture pre-superamento restano senza IVA; quelle da quel momento in poi la includono. IRPEF: per le imposte dirette si applica il regime ordinario per l'intero anno, non una quota proporzionale — il reddito dell'anno confluisce in Modello Redditi con le regole ordinarie.
⚠️ Situazione più delicata. Sul piano IVA le fatture si distinguono prima/dopo il superamento. Sul piano IRPEF le regole ordinarie si applicano all'intero anno. Affidati assolutamente a un commercialista se sei prossimo ai €100.000.
Altre Cause di Uscita Obbligatoria
Oltre alle soglie di ricavo, esistono altre cause che determinano la perdita del regime forfettario (art. 1, comma 57, L. 190/2014):
Spese per Dipendenti e Collaboratori >€20.000 Lordi
Se nell'anno precedente hai sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori a €20.000 lordi (inclusi CFL, tirocini, utili da partecipazione agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro), perdi l'accesso al forfettario dall'anno successivo.
Reddito da Lavoro Dipendente >€30.000
Se hai anche un reddito da lavoro dipendente o assimilato che supera €30.000 nell'anno precedente, perdi il diritto al forfettario. Eccezione: se il rapporto di lavoro dipendente è cessato, il reddito non rileva.
Partecipazione a Società con Attività Analoga
Sei socio di una SRL in regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) o di una società di persone / associazione professionale che svolge attività riconducibile a quella della tua Partita IVA. Questa causa vale anche per le SRL controllate da familiari.
Regimi Speciali IVA
Applichi un regime speciale IVA (es. agricoltura, agriturismo, editoria, vendita sali e tabacchi, intrattenimento, ecc.). Non puoi essere contemporaneamente in forfettario.
Cessione di Fabbricati, Terreni o Mezzi di Trasporto Nuovi
Se la tua attività consiste prevalentemente nella cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi, non puoi accedere al regime forfettario.
📋 Riferimento normativo: Le cause di esclusione sono disciplinate dall'art. 1, comma 57, L. 190/2014 e successive modificazioni. Consulta la pagina ufficiale Agenzia delle Entrate — Regime Forfettario per l'elenco aggiornato.
Passaggio Volontario (Per Opzione)
Puoi scegliere di uscire dal forfettario anche se hai ancora tutti i requisiti. Questo è il passaggio "per opzione" (art. 1, comma 70, L. 190/2014).
Come si manifesta il passaggio volontario
Comportamento concludente
Emetti la prima fattura dell'anno con IVA → manifestazione concreta della scelta. L'opzione si intende esercitata per tutto l'anno e vale almeno 3 anni.
Comunicazione AA9/12
Presenta il Modello AA9/12 (variazione dati IVA) all'Agenzia delle Entrate per comunicare formalmente il cambio di regime.
Quando conviene uscire volontariamente
✅ Conviene se...
- • Costi reali >40-50% dei ricavi
- • Prevedi crescita oltre €85k
- • Clienti B2B richiedono fatture con IVA
- • Prevedi investimenti importanti con IVA recuperabile
- • Vuoi assumere dipendenti
- • Hai detrazioni IRPEF personali rilevanti (mutuo, carichi familiari)
❌ Non conviene se...
- • Costi bassi <30% dei ricavi
- • Ricavi stabili sotto €60k
- • Clienti principalmente B2C
- • Vuoi semplicità gestionale
- • Preferisci non gestire liquidazioni IVA
⚠️ Vincolo triennale — Il passaggio volontario per opzione è vincolante per almeno 3 anni (art. 3, DPR 442/97). Non puoi tornare nel forfettario dopo 1-2 anni. Usa il simulatore per confrontare i regimi prima di decidere.
Cosa Cambia nel Passaggio
Il passaggio al regime ordinario comporta cambiamenti significativi in tre aree principali: IVA, tassazione e contabilità.
💳 IVA: Da Fatture Senza Addebito IVA ad Applicazione IVA Ordinaria
Forfettario
- • Fatture senza addebito IVA (e IVA sugli acquisti non detraibile)
- • Nessuna dichiarazione IVA
- • No liquidazioni periodiche
Regime Ordinario
- • IVA 22% (o aliquota applicabile) in fattura
- • Dichiarazione IVA annuale obbligatoria
- • IVA detraibile sugli acquisti (neutralità)
- • Liquidazioni trimestrali o mensili
📊 Tassazione: Da Sostitutiva a IRPEF Progressiva
Forfettario
- • Imposta sostitutiva 15% (o 5% nei primi 5 anni)
- • Reddito: ricavi × coefficiente redditività
- • Costi reali non deducibili
- • No IRAP, no addizionali
- • Detrazioni IRPEF personali non utilizzabili
Regime Ordinario
- • IRPEF 23%–43% (scaglioni progressivi)
- • Reddito: ricavi − costi reali documentati
- • Tutti i costi inerenti deducibili
- • Addizionali regionali e comunali
- • Detrazioni IRPEF personali utilizzabili
📁 Contabilità e Adempimenti
Forfettario
- • Nessun registro IVA obbligatorio
- • Fatturazione elettronica (obbligatoria dal 2024)
- • Dichiarazione redditi semplificata
- • ISA non applicabili (esclusione codice 5)
Regime Ordinario
- • Registri IVA obbligatori (acquisti, vendite)
- • Fatturazione elettronica obbligatoria
- • Dichiarazione redditi più complessa (Modello Redditi)
- • ISA applicabili dal primo anno (attenzione!)
📋 ISA nel primo anno in ordinario
Nel regime forfettario sei escluso dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). Dal primo anno in ordinario, gli ISA si applicano. Il primo anno potrebbe risultare sfavorevole perché i dati storici del periodo forfettario non contribuiscono al calcolo. Un buon punteggio ISA può consentire l'accesso ai benefici premiali previsti (es. riduzione di alcuni controlli/adempimenti e altre semplificazioni, secondo la disciplina vigente nell'anno). Affidati a un commercialista per la compilazione.
Rettifica IVA al Passaggio (Art. 19-bis2 DPR 633/72)
Uno dei vantaggi spesso trascurati del passaggio al regime ordinario: puoi recuperare l'IVA che non hai potuto detrarre durante il regime forfettario.
💰 Come Funziona la Rettifica IVA
In base all'art. 19-bis2 del DPR 633/1972, richiamato espressamente dall' Agenzia delle Entrate (Conseguenze della fuoriuscita), quando passi dal forfettario all'ordinario puoi effettuare una rettifica a credito dell'IVA non detratta.
🔧 Beni Mobili Ammortizzabili
Attrezzature, computer, veicoli, macchinari acquistati in forfettario:
Recuperi 1/5 dell'IVA originaria per ogni anno rimanente nel quinquennio (5 anni).
Esempio: PC da €1.220 (IVA €220) acquistato nel 2024 → passaggio 2026 → 3 anni rimanenti → recuperi 3/5 × €220 = €132
🏢 Fabbricati e Immobili
Per beni immobili strumentali acquistati o ultimati in forfettario:
Recuperi 1/10 dell'IVA originaria per ogni anno rimanente nel decennio (10 anni).
Periodo più lungo rispetto ai beni mobili. Attenzione alla data di acquisto o ultimazione.
📦 Rimanenze di Magazzino
Beni acquistati e non ancora venduti al momento del passaggio (scorte, materiali):
Recuperi l'IVA sulle rimanenze esistenti alla data del passaggio (beni ancora presenti e documentati), nei limiti e con le modalità dell'art. 19-bis2.
Esempio: magazzino €5.000 + IVA €1.100 → recuperi €1.100 se i beni sono destinati a vendite con IVA. Se destinate a operazioni esenti o con limitazioni alla detrazione, la rettifica può essere proporzionata (pro-rata).
Come si effettua la rettifica
- 1 Individua tutti i beni ammortizzabili acquistati durante il periodo forfettario (beni mobili: ultimi 5 anni; fabbricati: ultimi 10 anni)
- 2 Calcola l'IVA originaria pagata su ciascun bene e gli anni rimanenti nel periodo di rettifica
- 3 Valorizza le rimanenze di magazzino al costo d'acquisto inclusivo di IVA
- 4 Indica il credito IVA risultante nella dichiarazione IVA del primo anno in ordinario, rigo VF70 con segno positivo
La rettifica è gestita dal commercialista nella dichiarazione IVA annuale (rigo VF70). Conserva tutte le fatture d'acquisto del periodo forfettario.
Fatture Non Incassate: Cosa Succede?
Hai emesso fatture in forfettario ma il cliente le paga dopo il passaggio all'ordinario? Ecco le regole precise (Circolare AdE 17/E 2012).
IVA: Nessuna Integrazione
Le fatture emesse in forfettario non vanno integrate con l'IVA anche se incassate in regime ordinario. L'operazione è considerata effettuata al momento dell'emissione (art. 6, comma 4, DPR 633/1972). Il cliente non deve pagare IVA aggiuntiva.
Reddito: Dipende dal Tipo di Attività in Ordinario
Il trattamento fiscale dei compensi a cavallo del cambio regime varia in base alla categoria di appartenenza in regime ordinario:
- • Lavoro autonomo (professionisti): di regola vale il principio di cassa, quindi il compenso rileva nell'anno dell'incasso (comma 72, L. 190/2014).
- • Impresa in contabilità ordinaria: di regola vale il principio di competenza.
- • Impresa in contabilità semplificata: può valere il criterio per cassa secondo le regole del regime.
Ritenuta d'Acconto: Valutazione Necessaria
In forfettario non si applica la ritenuta d'acconto. Se il pagamento avviene in regime ordinario, l'applicazione della ritenuta va valutata in base alla natura del compenso: per alcune tipologie di prestazione non è dovuta. Avvisa il cliente del cambio di regime prima dell'incasso, affinché possa adempiere correttamente.
| Aspetto | Regola | Normativa |
|---|---|---|
| IVA sulla fattura | Non va integrata. Resta senza IVA. | Art. 6 c.4, DPR 633/72 |
| Tassazione del ricavo | Dipende dalla categoria: per cassa (professionisti, impresa semplificata) o per competenza (impresa ordinaria). Nessuna doppia tassazione. | Comma 72, L. 190/2014; art. 109 TUIR |
| Ritenuta d'acconto | Va valutata in base alla natura del compenso; se dovuta, il cliente la applica al momento del pagamento. Avvisare il cliente del cambio regime. | Circ. AdE 17/E 2012 |
Il Vincolo Triennale (Solo per Opzione Volontaria)
Se esci dal forfettario per opzione volontaria, sei vincolato a rimanere in regime ordinario per almeno 3 anni consecutivi (art. 3, DPR 442/97). Questo vincolo non si applica in caso di uscita obbligatoria per perdita dei requisiti.
🔒 Uscita Volontaria (Opzione)
Vincolo triennale attivo: devi restare in ordinario almeno 3 anni prima di poter rientrare nel forfettario, anche se i tuoi ricavi scendessero sotto €85.000.
Riferimento: art. 3, DPR 442/97
✅ Uscita Obbligatoria (Perdita Requisiti)
Nessun vincolo triennale automatico. Puoi rientrare nel forfettario dall'anno successivo a quello in cui risulti nuovamente in possesso di tutti i requisiti (ricavi anno precedente ≤ €85.000 e nessuna causa di esclusione).
Regola generale: art. 1, c. 71, L. 190/2014
⏳ Timeline Vincolo Triennale — Uscita Volontaria (Esempio)
Anno uscita per opzione
Esci volontariamente dal forfettario (prima fattura con IVA o AA9/12)
Anno 1 in Ordinario
Primo anno in regime ordinario — vincolo triennale in corso
Anno 2 in Ordinario
Secondo anno — ancora vincolato
Anno 3 in Ordinario
Terzo anno — ultimo anno del vincolo
Rientro Possibile
Dal 1° gennaio 2030 puoi rientrare (se ricavi 2029 ≤ €85.000 e tutti i requisiti)
⚠️ Riepilogo: a chi si applica il vincolo
- Sì: chi esce per opzione volontaria → vincolo 3 anni in ordinario
- No: chi esce per perdita dei requisiti (soglie, dipendenti, ecc.) → nessun vincolo automatico
In ogni caso, prima di pianificare il rientro, consulta un commercialista per valutare la tua situazione specifica.
Rientro nel Regime Forfettario
Se eri uscito per opzione volontaria, puoi rientrare dopo aver trascorso almeno 3 anni in ordinario. Se eri uscito per perdita dei requisiti, puoi rientrare dall'anno successivo a quello in cui risulti nuovamente in possesso di tutti i requisiti, senza aspettare i 3 anni.
Requisiti per il Rientro
📋 Deroghe straordinarie: In taluni anni le leggi di bilancio possono introdurre disposizioni speciali che modificano o derogano temporaneamente alle regole ordinarie sul rientro nel regime forfettario. Verifica sempre con un commercialista se esistono norme straordinarie applicabili alla tua situazione nell'anno di interesse.
Procedura di Rientro
Verifica requisiti (dicembre anno 3)
A dicembre dell'ultimo anno in ordinario, verifica di avere tutti i requisiti forfettario.
Comportamento concludente (1° fattura senza IVA)
Dal 1° gennaio dell'anno di rientro, emetti fatture senza IVA. Oppure presenta Modello AA9/12.
Chiudi registri IVA e aggiorna contabilità
Chiudi i registri IVA, effettua l'ultima liquidazione, aggiorna il sistema di fatturazione.
Procedura Completa Step-by-Step
Sia per il passaggio obbligatorio che volontario, segui questa procedura:
📅 Prima del Passaggio (Anno Precedente)
Verifica la convenienza
Usa il simulatore per confrontare i due regimi con i tuoi dati reali.
Consulta un commercialista
Il cambio regime ha conseguenze fiscali rilevanti. Pianifica con un professionista.
Prepara la documentazione
Raccogli fatture acquisti (per rettifica IVA), elenco rimanenze, fatture emesse non incassate.
🔄 Anno di Passaggio (Dal 1° Gennaio)
Inizia a emettere fatture con IVA
Per il passaggio dal 1° gennaio (caso €85k o opzione): tutte le fatture da inizio anno includono IVA.
Eccezione €100k a metà anno: se hai superato €100.000 nel corso dell'anno, l'obbligo IVA scatta dall'operazione che ha causato il superamento, non dal 1° gennaio. Le fatture precedenti restano senza IVA.
Apri i registri IVA
Registro vendite, registro acquisti, libro giornale (se richiesto dalla contabilità scelta).
Inizia le liquidazioni IVA
Trimestrali (entro il 16° giorno del 2° mese successivo) o mensili.
Avvisa i clienti con fatture non pagate
Comunica il passaggio ai clienti con fatture non ancora incassate (per la ritenuta d'acconto).
📝 Dichiarazioni nel Primo Anno in Ordinario
Dichiarazione IVA (febbraio-aprile)
Includi la rettifica IVA ex art. 19-bis2 DPR 633/72 per recuperare l'IVA del periodo forfettario.
Modello Redditi PF (giugno-novembre)
Determina il reddito dell'anno secondo le regole del regime applicabile (ordinario) e gestisci correttamente incassi/pagamenti e componenti a cavallo del cambio regime (es. fatture emesse prima del passaggio e incassate dopo), secondo le regole previste per la tua categoria (autonomo/impresa).
ISA: compila il modello
Prima applicazione degli ISA dopo il forfettario. Il commercialista ti guida nella compilazione.
Checklist Transizione Forfettario → Ordinario
Usa questa checklist per non dimenticare nessun adempimento:
📋 Fase 1 — Prima del Passaggio
- Calcola convenienza: Simula forfettario vs ordinario con i tuoi dati
- Consulta commercialista: pianifica la transizione professionalmente
- Raccolta documenti: conserva tutte le fatture acquisti (per rettifica IVA)
- Inventario rimanenze: valora il magazzino al 31 dicembre (se applicabile)
- Elenco crediti: fatture emesse e non ancora incassate
📋 Fase 2 — Dal 1° Gennaio in Ordinario
- Fatture con IVA: aggiungi IVA 22% (o aliquota applicabile) a tutte le fatture
- Fatturazione elettronica: già obbligatoria — aggiorna il template
- Registri IVA: apri registro vendite e registro acquisti
- Software gestionale: aggiorna o scegli un software per contabilità ordinaria
- Liquidiazioni IVA: scegli periodicità (trimestrale o mensile) e configura scadenze
- Avvisa clienti: comunica il cambio di regime ai clienti con fatture non pagate
📋 Fase 3 — Dichiarazioni Primo Anno
- Dichiarazione IVA: includi rettifica IVA art. 19-bis2 DPR 633/72
- Modello Redditi PF: includi ricavi ordinari + fatture forfettarie incassate
- ISA: prima compilazione obbligatoria degli Indici Sintetici di Affidabilità
- Versamento IRPEF: includi acconti novembre (primo anno potrebbe richiedere attenzione)
- Contributi INPS: la gestione di appartenenza (es. Gestione Separata) non cambia automaticamente; cambia la base imponibile: in forfettario era il reddito forfettario (ricavi × coefficiente), in ordinario è il reddito netto effettivo
❓ Domande Frequenti sul Passaggio di Regime
Come si passa da regime forfettario a ordinario?
Il passaggio avviene in due modi:
- Passaggio volontario (per opzione): emetti la prima fattura dell'anno con IVA (comportamento concludente) oppure presenti Modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate.
- Passaggio obbligatorio: se superi €85.000 di ricavi, uscita automatica dall'anno successivo; se superi €100.000, uscita immediata nello stesso anno.
Vincolo triennale (solo per opzione): Il vincolo di 3 anni in ordinario si applica solo all'uscita volontaria per opzione (art. 3, DPR 442/97). In caso di uscita obbligatoria per perdita dei requisiti, il vincolo triennale non si applica automaticamente: puoi rientrare dall'anno successivo a quello in cui risulti nuovamente in possesso di tutti i requisiti (verificando anche eventuali cause di esclusione).
Cosa succede se supero €85.000 di ricavi nel forfettario?
Superamento €85.000 = uscita forzata dall'anno successivo. Esempio: nel 2026 fatturi €90.000 → dal 1° gennaio 2027 sei automaticamente in regime ordinario.
Nell'anno del superamento (2026) rimani ancora in forfettario e paghi imposta sostitutiva 15% su tutto il reddito, inclusa la parte eccedente €85.000.
L'uscita è automatica, ma è buona prassi presentare Modello AA9/12 per comunicare la variazione all'Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se supero €100.000 nel forfettario?
Superamento €100.000 = uscita immediata nello stesso anno, a partire dall'operazione che ha determinato il superamento (art. 1, comma 71, L. 190/2014). Questo è diverso dalla soglia €85.000.
In pratica: se a settembre emetti una fattura che porta il totale a €102.000, da quella fattura in poi devi applicare IVA e operare in regime ordinario. Le fatture precedenti rimangono senza IVA.
Attenzione: Per l'IVA, le fatture si distinguono prima/dopo il superamento. Per l'IRPEF, si applicano le regole ordinarie per l'intero anno. La gestione è complessa: affidati assolutamente a un commercialista se sei vicino ai €100.000.
Come funziona la rettifica IVA quando passo all'ordinario?
Passando al regime ordinario puoi recuperare l'IVA non detratta durante il forfettario (art. 19-bis2, DPR 633/1972):
- Beni mobili ammortizzabili (PC, attrezzature, veicoli): recuperi 1/5 dell'IVA originaria per ogni anno rimanente nel quinquennio (5 anni)
- Fabbricati e immobili: recuperi 1/10 per ogni anno rimanente nel decennio (10 anni)
- Rimanenze di magazzino: recuperi l'IVA sulle rimanenze esistenti alla data del passaggio (beni ancora presenti e documentati), nei limiti dell'art. 19-bis2; se destinate a operazioni esenti o con limitazioni alla detrazione, la rettifica è proporzionata (pro-rata)
Il recupero va indicato nel rigo VF70 della dichiarazione IVA del primo anno in ordinario. Gestiscilo con il tuo commercialista.
Cosa succede alle fatture emesse in forfettario ma incassate in ordinario?
Tre regole distinte (Circolare AdE 17/E 2012):
- IVA: La fattura non va integrata con l'IVA, anche se incassata in regime ordinario. L'operazione è considerata effettuata al momento dell'emissione (art. 6, c.4, DPR 633/72).
- Reddito: Il trattamento dipende dalla categoria in ordinario. Per professionisti (lavoro autonomo): principio di cassa (comma 72, L. 190/2014). Per imprese in ordinaria: principio di competenza. In ogni caso, nessuna doppia tassazione.
- Ritenuta d'acconto: Va valutata in base alla natura del compenso (per alcune tipologie non è dovuta). Se applicabile, il cliente la trattiene al momento del pagamento. Avvisalo in anticipo del cambio di regime.
Si può tornare al regime forfettario dopo essere passati all'ordinario?
Dipende dal motivo dell'uscita:
- Se sei uscito per opzione volontaria: si applica il vincolo triennale (art. 3, DPR 442/97). Devi rimanere in ordinario almeno 3 anni. Esempio: esci per opzione nel 2026 → puoi rientrare dal 2030 (se hai i requisiti nel 2029).
- Se sei uscito per perdita dei requisiti: non vige il vincolo triennale. Puoi rientrare nel forfettario già dall'anno successivo, non appena riacquisisci tutti i requisiti (ricavi anno precedente ≤ €85.000 ecc.).
In ogni caso, verifica la tua situazione specifica con un commercialista.
Conviene uscire volontariamente dal forfettario?
Conviene se: i costi reali superano il 40-50% dei ricavi, prevedi crescita oltre €85k, hai clienti B2B che richiedono fatture con IVA, vuoi assumere dipendenti, o hai detrazioni IRPEF personali rilevanti.
Non conviene se: i costi sono bassi (<30% ricavi), i ricavi sono stabili sotto €60k, hai principalmente clienti B2C, o preferisci la semplicità gestionale del forfettario.
Usa il simulatore per confrontare i due regimi con i tuoi dati reali prima di decidere. Ricorda: il vincolo triennale (art. 3, DPR 442/97) rende il passaggio per opzione irreversibile per almeno 3 anni.
Gli ISA si applicano nel primo anno in regime ordinario?
Sì. Nel regime forfettario eri escluso dagli ISA (codice di esclusione 5 nel Modello Redditi). Dal primo anno in regime ordinario, gli ISA si applicano normalmente.
Il primo anno di applicazione ISA potrebbe risultare sfavorevole: i dati storici del periodo forfettario non contribuiscono al calcolo, e il punteggio potrebbe risultare incalcolabile. È consigliabile affidarsi a un commercialista per ottimizzare la compilazione del modello ISA.
Vuoi sapere quale regime conviene per la tua situazione?
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Riferimenti Normativi
Questa guida è basata sulle seguenti normative e fonti ufficiali:
- 📄 Legge 190/2014 (commi 54-89): Normattiva — Legge di Stabilità 2015 (Regime Forfettario)
- 📄 Agenzia delle Entrate — Conseguenze della fuoriuscita: Rettifica IVA e adempimenti al passaggio
- 📄 Agenzia delle Entrate — Regime Forfettario: Pagina ufficiale con requisiti e normativa aggiornata
- 📄 Circolare AdE 17/E 2012: Interpretazione su fatture emesse in forfettario e incassate in ordinario
- 📄 DPR 633/1972, art. 19-bis2: Rettifica della detrazione IVA al cambio di regime
- 📄 Circolare 32/E 2023: Interpretazione regime forfettario — uscita e rientro
- 📄 DPR 442/1997, art. 3: Base normativa del vincolo triennale per l'opzione volontaria al regime ordinario (comportamento concludente)
- 📄 D.Lgs. 186/2025, art. 9: Abrogazione del comma 3 dell'art. 19-bis2 DPR 633/72 — semplificazione della rettifica IVA per il passaggio da ordinario a forfettario (Legge di Bilancio 2025/2026)
- 📄 Leggi di Bilancio annuali: Possono introdurre disposizioni straordinarie che modificano temporaneamente le regole ordinarie. Verificare sempre le norme dell'anno di interesse con un professionista abilitato.
Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2026 — Verifica sempre le normative vigenti su fonti ufficiali.
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Verifica Obbligatoria
Il contenuto ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere pro veritate né attività riservata ai sensi del D.Lgs. 139/2005. Non costituisce consulenza fiscale, consulenza contabile o consulenza legale.
L'utente è tenuto a verificare la propria situazione fiscale specifica con un professionista abilitato prima di assumere decisioni economiche o fiscali. Il passaggio tra regimi fiscali ha conseguenze fiscali rilevanti (in caso di opzione volontaria è previsto un vincolo triennale di permanenza).
Stime indicative: Gli esempi numerici, i calcoli e le simulazioni forniti sono puramente illustrativi e non garantiscono risultati reali. Le normative fiscali possono subire modifiche legislative.
Normativa soggetta a modifiche legislative. Ultimo aggiornamento: 03/06/2026. Verifica sempre con fonti ufficiali prima di prendere decisioni.
Giurisdizione: Le normative qui citate si riferiscono alla disciplina italiana e all'ordinamento fiscale italiano.
Si invita a verificare eventuali modifiche normative successive presso fonti ufficiali:
- Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)
- Normattiva (normattiva.it)
- INPS (inps.it — per aliquote contributive aggiornate)
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Versione contenuto: 2026-06-03 — Ambito: Italia — Aggiornamenti non garantiti in tempo reale: contenuti e simulazioni possono risultare non aggiornati o non applicabili al singolo caso. Prima di decisioni fiscali o contabili verificare su fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate / Normattiva / INPS) e con professionista abilitato.
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Il simulatore fornisce una stima automatica a scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale personalizzata.